Bentrovati! Dopo avervi parlato della Motorizzazione di Roma, oggi proseguiamo il nostro viaggio nell'informazione burocratica. "Fallimento" e "bancarotta" sono termini spesso utilizzati in modo intercambiabile nel linguaggio comune, ma in ambito giuridico e finanziario hanno significati distinti, soprattutto nel contesto italiano. Il fallimento è una procedura concorsuale prevista dalla legge italiana che si applica agli imprenditori commerciali in stato di insolvenza. Quando un'azienda non è più in grado di pagare i propri debiti, può essere dichiarata fallita da un tribunale.

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La procedura di fallimento ha lo scopo di liquidare i beni dell'impresa per ripagare i creditori nella maniera più equa possibile.

Caratteristiche del Fallimento

  1. Procedura Legale: Inizia con una sentenza del tribunale che dichiara lo stato di insolvenza dell'azienda.
  2. Nomina del Curatore Fallimentare: Un curatore fallimentare viene nominato per gestire la liquidazione dei beni dell'azienda.
  3. Liquidazione dei Beni: I beni dell'azienda vengono venduti e il ricavato viene distribuito tra i creditori.
  4. Cessazione dell'Attività: L'azienda cessa le sue attività operative.

Bancarotta

La bancarotta è un reato penale che si riferisce alla condotta fraudolenta o colposa di un imprenditore o di amministratori durante una procedura fallimentare. La bancarotta può essere semplice o fraudolenta, a seconda della gravità e dell'intenzionalità delle azioni compiute.

Tipi di Bancarotta:

  1. Bancarotta Semplice: Si verifica quando l'imprenditore compie atti di cattiva gestione, come dissipare beni o non tenere regolarmente la contabilità.
  2. Bancarotta Fraudolenta: Coinvolge azioni deliberate per frodare i creditori, come nascondere beni, falsificare documenti contabili o trasferire patrimoni a terzi.

Differenze Principali

  • Contesto:

    • Fallimento: È una procedura civile volta a gestire l'insolvenza di un'azienda.
    • Bancarotta: È un reato penale legato a comportamenti illeciti durante o in vista della procedura fallimentare.
  • Conseguenze:

    • Fallimento: Porta alla liquidazione dei beni aziendali e alla cessazione dell'attività.
    • Bancarotta: Comporta sanzioni penali per i responsabili, come la reclusione e l'interdizione dall'attività imprenditoriale.

Con il Provvedimento del 15/01/2013 - pdf, l’Agenzia delle entrate ha approvato le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Iva 74 bis per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa. Si tratta di una procedura da assolvere ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui nell’anno precedente un’azienda abbia dichiarato il fallimento o avviato la liquidazione coatta.

Come avviene la dichiarazione di fallimento

La dichiarazione è effettuata dal Tribunale del luogo dove ha sede l’impresa su richiesta:

1. Dell’imprenditore insolvente.

Quando viene presentata una richiesta di fallimento da parte di un creditore o dal debitore stesso, quest'ultimo deve allegare una serie di documenti e informazioni per consentire al tribunale di valutare la situazione finanziaria dell'impresa.

In particolare, il debitore deve allegare le scritture contabili relative all'ultimo esercizio chiuso e il bilancio d'esercizio dei due anni precedenti. Questi documenti sono fondamentali per comprendere la situazione finanziaria dell'impresa e la sua capacità di far fronte ai propri debiti.

Inoltre, il debitore deve presentare un inventario dettagliato delle attività patrimoniali dell'impresa e un elenco nominativo dei creditori con l'ammontare del loro credito. Questi documenti consentono al tribunale di avere una visione completa dei debiti dell'impresa e delle sue attività.

Questi diritti reali possono essere rappresentati ad esempio da ipoteche, pegni o altre garanzie che gravano sui beni dell'impresa.

In sintesi, quando viene presentata una richiesta di fallimento, il debitore deve allegare una serie di documenti e informazioni per consentire al tribunale di valutare la situazione finanziaria dell'impresa. Tra questi documenti ci sono le scritture contabili, il bilancio d'esercizio dei due anni precedenti, l'inventario delle attività patrimoniali, l'elenco dei creditori e l'elenco dei soggetti che vantano diritti reali sui beni dell'impresa.

2. Di uno o più creditori (anche senza titolo esecutivo ed anche prima della scadenza del credito, ma devono fornire la prova della legittimazione).

La richiesta di fallimento presentata dai creditori si verifica quando questi ultimi, invocando il fallimento, cercano di tutelare i propri interessi e di evitare ulteriori perdite di capitale da parte del debitore.

I creditori, infatti, presentando la richiesta di fallimento, cercano di ottenere il recupero del proprio credito attraverso la liquidazione delle attività dell'impresa fallita. Inoltre, la procedura fallimentare prevede anche la revocatoria fallimentare, attraverso la quale è possibile recuperare i beni sottratti alla massa fallimentare dal debitore prima della dichiarazione di fallimento.

In questo modo, i creditori cercano di proteggere i propri interessi e di ottenere il recupero dei crediti vantati nei confronti del debitore, riducendo al contempo il rischio di perdite future.

In sintesi, la richiesta di fallimento presentata dai creditori ha lo scopo di tutelare i loro interessi e di evitare ulteriori perdite di capitale da parte del debitore, cercando di recuperare il proprio credito attraverso la liquidazione delle attività dell'impresa fallita e la revocatoria fallimentare.

3. Del Pubblico Ministero.

L'iniziativa del Pubblico Ministero nel caso di stato d'insolvenza dell'impresa si ha in tutte le situazioni in cui risulta, in sede penale, la presenza di indizi di reato commessi dal debitore insolvente. Queste situazioni possono comprendere la fuga o la latitanza dell'imprenditore, la chiusura dei locali dell'impresa, l'occultamento dell'attivo o qualsiasi altra azione penale contro il debitore insolvente.

4. Del Tribunale che agisce d’ufficio (è stato soppresso dall'art. 6 l. fallimentare)

In questi casi, il Pubblico Ministero può prendere iniziative volte a tutelare gli interessi dei creditori e a garantire la corretta gestione della procedura fallimentare. Ciò può comportare l'apertura del procedimento fallimentare, la nomina del curatore fallimentare e la messa in liquidazione dell'impresa insolvente, con l'obiettivo di soddisfare il maggior numero possibile di creditori e di recuperare il patrimonio dell'impresa.

In sintesi, il Pubblico Ministero può intervenire nel caso di stato d'insolvenza dell'impresa in diverse situazioni, tra cui l'accertamento dell'insolvenza nel corso di un giudizio civile, l'insuccesso del concordato preventivo e la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte di terzi. La sua azione può essere finalizzata a tutelare gli interessi dei creditori e a garantire una corretta gestione della procedura fallimentare.

Cos’è la liquidazione coatta?

La liquidazione coatta amministrativa rappresenta una delle procedure concorsuali più complesse e specifiche del panorama giuridico italiano, riservata a particolari categorie di imprese e attivata solo in casi eccezionali. Questa procedura viene avviata dal tribunale competente, su istanza di uno o più creditori, del procuratore generale o del commissario governativo. La sua applicazione non è universale, ma limitata a quelle imprese che, per la loro natura o importanza sistemica, rientrano nelle categorie previste dalla legislazione ordinaria e speciale.

Avvio della Procedura

L'inizio della liquidazione coatta amministrativa avviene attraverso una serie di passaggi formali. Il tribunale competente, su richiesta di soggetti legittimati, tra cui uno o più creditori, il procuratore generale o un commissario governativo, valuta lo stato di insolvenza dell'impresa e la sua appartenenza alle categorie specifiche previste dalla normativa. Una volta accertata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, il tribunale emette un decreto di liquidazione coatta amministrativa.

Categorie di Imprese Coinvolte

Non tutte le imprese possono essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. Questa procedura è riservata a determinate categorie di imprese che sono considerate di particolare rilevanza per l'economia o per specifici settori strategici. Tra queste categorie possiamo trovare:

  • Istituti di credito e banche: Data la loro importanza per la stabilità finanziaria, le banche possono essere soggette a liquidazione coatta amministrativa per garantire una gestione ordinata della loro crisi e tutelare i risparmiatori.
  • Imprese assicurative: Anche le compagnie assicurative possono rientrare in questa categoria, con l'obiettivo di proteggere i titolari di polizze e assicurare la continuità delle prestazioni.
  • Imprese di interesse pubblico: Alcune imprese che operano in settori di interesse pubblico, come le utility, possono essere soggette a questa procedura per garantire la continuità dei servizi essenziali.

Le leggi ordinarie e le leggi speciali disciplinano in dettaglio le categorie di imprese che possono essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, riflettendo l'importanza di ciascun settore per l'economia e la società.

Obiettivi della Procedura

La liquidazione coatta amministrativa ha come principale obiettivo la liquidazione del patrimonio dell'impresa in difficoltà, garantendo che questo processo avvenga in modo equo e trasparente. Ecco i principali obiettivi della procedura:

  1. Tutela dei Creditori: La procedura mira a soddisfare le pretese dei creditori nella misura in cui il patrimonio dell'impresa lo consenta. Questo avviene attraverso una gestione ordinata e imparziale della liquidazione dei beni.
  2. Trasparenza: L'intero processo di liquidazione è caratterizzato da un alto grado di trasparenza, assicurando che tutte le operazioni siano eseguite sotto la supervisione delle autorità competenti e che i creditori siano informati su ogni fase del procedimento.
  3. Equità: La distribuzione del patrimonio liquidato avviene in modo equo tra i creditori, rispettando l'ordine delle priorità stabilito dalla legge e garantendo che nessuno venga ingiustamente favorito o penalizzato.
  4. Continuità dei Servizi Essenziali: Per le imprese che operano in settori strategici o di interesse pubblico, uno degli obiettivi della procedura è garantire la continuità dei servizi essenziali, evitando interruzioni che potrebbero avere gravi ripercussioni sulla collettività.

Svolgimento della Procedura

La procedura di liquidazione coatta amministrativa è complessa e prevede diverse fasi:

  1. Nomina del Commissario Liquidatore: Una volta avviata la procedura, il tribunale nomina un commissario liquidatore, che ha il compito di gestire l'intero processo di liquidazione. Il commissario deve agire in modo indipendente e imparziale, nell'interesse dei creditori e del corretto svolgimento della procedura.
  2. Inventario del Patrimonio: Il commissario liquidatore effettua un inventario dettagliato del patrimonio dell'impresa, identificando tutti i beni e i diritti che possono essere liquidati per soddisfare i creditori.
  3. Vendita dei Beni: Successivamente, il commissario procede alla vendita dei beni dell'impresa, attraverso aste pubbliche o altre modalità previste dalla legge, garantendo la massima trasparenza e competitività.
  4. Distribuzione del Ricavato: Il ricavato della vendita dei beni viene distribuito tra i creditori secondo l'ordine delle priorità stabilito dalla legge. Questa fase è cruciale per assicurare che i creditori ricevano una parte equa delle somme recuperate.
  5. Relazioni Periodiche: Durante l'intero processo, il commissario liquidatore deve fornire relazioni periodiche alle autorità competenti e ai creditori, informandoli sull'andamento della procedura e sulle operazioni effettuate.

Conclusione della Procedura

La liquidazione coatta amministrativa si conclude quando tutti i beni dell'impresa sono stati liquidati e il ricavato è stato distribuito tra i creditori. A questo punto, il commissario liquidatore presenta una relazione finale al tribunale, che dichiara ufficialmente la chiusura della procedura. La conclusione della procedura segna la cessazione dell'attività dell'impresa e, se del caso, la sua cancellazione dal registro delle imprese.

Considerazioni Finali

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura fondamentale per garantire che le imprese in difficoltà possano essere liquidate in modo ordinato e trasparente, tutelando al contempo gli interessi dei creditori e, nei casi rilevanti, della collettività. È una misura estrema, applicabile solo in circostanze specifiche e per categorie di imprese ben definite, che richiede una gestione attenta e professionale da parte delle autorità competenti e del commissario liquidatore. La comprensione approfondita di questa procedura è essenziale per chiunque operi nel contesto economico e giuridico, poiché rappresenta uno strumento cruciale per la gestione delle crisi aziendali.

Chi deve presentare la dichiarazione IVA 74 bis e perché

Entro quattro mesi dalla loro nomina, i curatori fallimentari o i commissari liquidatori sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione ai fini IVA 74 bis relativamente alle operazioni effettuate nell’anno precedente il dichiarato fallimento o liquidazione.

Il modello da utilizzare è il documento IVA 74 bis; questo strumento serve per informare l’Agenzia delle Entrate in merito alla posizione debitoria o creditoria dell’azienda/impresa alla data del fallimento.

Il modello non rappresenta di per sé una dichiarazione, pertanto non è possibile chiedere tramite questo modello il rimborso della stessa eventualmente risultante a credito.

La modulistica per presentare l’IVA 74 bis

I curatori fallimentari o i commissari liquidatori si impegnano nella presentazione di una dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno di imposta e ivi si intende sempre relativamente l’anno in cui è stato dichiarato il fallimento. Questa dichiarazione annuale si compone di due modelli:

  • Il primo relativo alle operazioni registrate nella parte dell’anno solare precedentemente la dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta;
  • Il secondo per le operazioni registrate successivamente la data di dichiarazione del fallimento o liquidazione coatta.

Per il 2013, il modulo e le istruzioni per la presentazione della dichiarazione sono i seguenti:

Modello Iva 74 bis

Istruzioni per la compilazione (approvate con provvedimento del 15/01/2013) - pdf

Tempistica per presentare la dichiarazione IVA 74 bis

I curatori fallimentari o i commissari liquidatori hanno quattro mesi di tempo dalla loro nomina per presentare il modello IVA 74 bis.

Il modello si presenta esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati all’accesso al servizio Entratel, vale a dire CAF, professionisti, associazioni di categoria. 

I dati contabili si devono riferire alle operazioni effettuate in quella parte dell’anno solare anteriore la dichiarazione di fallimento o di liquidazione. Se il termine dei quattro mesi cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.

Come comportarsi in caso di fallimento

La dichiarazione IVA 74 bis, relativa all’anno di imposta precedente, dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 Aprile . I curatori fallimentari, nel caso in cui la procedura di fallimento abbia avuto origine nel corso dell'anno precedente, devono presentare la dichiarazione dell’IVA 74 bis, relativa a tutto l’anno precedente e questa deve essere composta da due documenti:

  • Modulo perle operazioni registrate nel frangente di anno solare
  • Modulo per le operazioni registrate successivamente a questa data.

Entrambi questi moduli devono essere compilati con estrema attenzione in tutti i loro campi, prestando particolare cura agli spazi riservati alle diciture VT e VX che dovranno essere riempiti soltanto nel primo modulo. In particolare, il riquadro VX prevede la distinzione di due casi:

  • Se c’è la presenza di un debito occorre riportare nel riquadro VX esclusivamente il debito riportato nel riquadro VL;
  • Se c’è la presenza di un credito, deve essere riportata la somma dei saldi risultanti nella terza sezion del quadro VL di ognuno dei due moduli.

È necessario precisare che, per quanto riguarda le operazioni registrate nella parte dell’anno solare precedente alla dichiarazione di fallimento tramite modulo iva 74 bis o di liquidazione amministrativa, i commissari dovranno presentare esclusivamente all’ufficio competente dell’agenzia delle entrate, via mail entro quattro mesi dalla nomina.

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.